Art. 7.
(Attività dei comitati regionali di coordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di civile abitazione).

      1. Dopo l'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Attività dei comitati regionali di coordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di civile abitazione). - 1. Ai comitati regionali di coordinamento, istituiti ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, integrati da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 10, comma 2, sono attribuiti compiti in materia di collaborazione

 

Pag. 8

con le regioni, con le aziende sanitarie locali e con le articolazioni territoriali dell'INAIL in materia di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di civile abitazione, in particolare per quanto attiene la predisposizione di quadri informativi e la produzione di dati, studi e ricerche nell'ambito della sicurezza e della salute in ambiente domestico.
      2. Le regioni, nella definizione e nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 2, si avvalgono dei comitati previsti dal comma 1 del presente articolo.
      3. La nomina dei membri aggiuntivi dei comitati previsti dal comma 1 è di competenza delle regioni».